Come è noto il legislatore, in riferimento agli Enti di ricerca, nel prendere atto delle difficoltà di predisporre un sistema di valutazione e misurazione delle performance, che tenesse conto della disomogeneità del personale, ascrivibile rispettivamente all’area della ricerca e a quella del personale tecnico, amministrativo e ausiliario dei livelli, ha previsto una specifica disposizione rinvenibile nell’art. 74, c. 4, del D.Lgs. n. 150/2009.
Tale norma, che menziona il personale degli Enti di ricerca, subordina
l’applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto
legislativo, con riferimento ai soli ricercatori e tecnologi,
all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ne
determini i limiti e le modalità di applicazione. A tal proposito in
data 26 gennaio 2011 è stato emanato il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che con il suo art.14, aveva rinviato ad una
successiva intesa tra la CIVIT ( Commissione per la Valutazione,
trasparenza, integrità delle amministrazioni pubbliche, prevista dal
D.Lgs. n. 150/2009)e l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca ) la definizione delle modalità
di raccordo tra l’attività di valutazione affidata all’ANVUR, con
riferimento ai ricercatori/tecnologi coinvolti in attività di ricerca,
e l’attività di valutazione affidata alla CIVIT, con riferimento ai
tecnologi con soli compiti di natura amministrativa e/o di servizio. A
tal proposito, ed in riferimento alla valutazione della qualità della
ricerca, l’ANVUR nell’ambito delle sue competenze ha emanato il primo
bando di partecipazione VQR 2004-2010, al fine di avviare l’esercizio
di valutazione della Qualità della Ricerca in Italia nel periodo
2004-2010, denominato appunto in sintesi VQR. Il VQR si articola su
quattordici aree di ricerca, indicate dal Comitato Universitario
Nazionale (CUN), cui corrispondono per ogni area un Gruppo di esperti
della valutazione (c.d. GEV) .
L’esercizio è rivolto alla valutazione dei risultati della ricerca
scientifica, denominati “prodotti”, dei soggetti giuridici indicati nel
bando quali “strutture di ricerca”, tra cui Università statali, non
statali legalmente riconosciute ed Enti di ricerca pubblici vigilati
dal MIUR. Oltre alla valutazione delle strutture il progetto di
valutazione, che assume a riferimento come modello organizzativo
funzionale delle strutture il dipartimento universitario, ha ad oggetto
anche i dipartimenti. In questo progetto il CINECA si occupa delle
procedure informatiche funzionali all’esercizio di valutazione, nonché
di rendere disponibili alle strutture per aggiornamento e validazione
le liste dei soggetti valutati, presenti nelle banche dati MIUR.
L’esercizio di valutazione viene condotto dall’ANVUR sulla base delle
competenze previste dal Decreto istitutivo dell’agenzia e del mandato
ricevuto con DM del 12 luglio 2011. Per quello che riguarda la presente
disamina, va chiarito che i soggetti valutati sono non solo i
dipartimenti e le strutture, ma anche ricercatori (a tempo
indeterminato e determinato), assistenti, professori associati e
professori ordinari (a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai
sensi dell’articolo 1 c. 12 della Legge 230 del 2005) delle Università
e dai ricercatori, primi ricercatori, dirigenti di ricerca e tecnologi,
primi tecnologi e dirigenti tecnologi degli Enti di Ricerca in servizio
alla data del bando. Appare dunque evidente come la filosofia di fondo
del progetto sia basata sugli stessi concetti di performance
organizzativa (che riguarda dunque i dipartimenti) ed individuale
(relativa invece ai singoli ricercatori), elementi da compendiare
adeguatamente, come previsto dai principi del D.Lgs.n.150/2009 e dal
DPCM 26 gennaio 201, applicabili ai livelli del comparto degli Enti di
Ricerca.
A tal proposito il progetto-bando precisa, in riferimento ai tecnologi,
primi tecnologi e dirigenti tecnologi, che saranno esclusi
dall’esercizio di valutazione coloro che svolgono esclusiva attività di
natura amministrativa e di servizio, non collegata direttamente alla
ricerca. Il bando prevede che saranno presi in considerazione, ai fini
della valutazione dei GEV, gli articoli su riviste, libri, capitoli di
libri ed atti di congressi, solo se dotati di ISBN; edizioni critiche,
traduzioni e commenti scientifici; brevetti concessi nel settennio di
cui risulti autore/coautore il soggetto valutato che lo presenta;
composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni
organizzate, manufatti, prototipi e opere d‘arte e loro progetti,
banche dati e software, carte tematiche, esclusivamente se corredati da
pubblicazioni atte a consentire adeguata valutazione. I criteri
utilizzati per la valutazione dei prodotti sono definiti dai GEV di
concerto con l’ANVUR. Organo fondamentale nel processo di valutazione
dei prodotti della ricerca è certamente il Gruppo di esperti della
Valutazione, che ha la responsabilità di valutare la qualità di
ciascuno dei prodotti di ricerca selezionati dalle strutture, per
giungere a una graduatoria delle strutture stesse, in ciascuna delle
quattordici aree indicate I GEV inoltre, secondo il progetto-bando,
definiscono e rendono pubblici, di concerto con 1’ANVUR, i criteri di
valutazione dei prodotti di ricerca, sia relativi alla peer-review che
alla valutazione diretta (definizione criteri); gestiscono la
valutazione diretta di parte dei prodotti di ricerca, anche utilizzando
indicatori bibliometrici, ove possibile (c.d. fase di valutazione
diretta), e redigono poi il rapporto conclusivo di area.
Quanto al giudizio di qualità descrittivo, va espresso in riferimento a
quattro criteri fondamentali, che sono: rilevanza del “prodotto”, da
intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento della conoscenza nel
settore e per la scienza in generale, anche in termini di congruità,
efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo all'avanzamento
di conoscenze o a nuove acquisizioni nel settore di riferimento;
internazionalizzazione, inteso come posizionamento nello scenario
internazionale, in termini di rilevanza, competitività, diffusione
editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la
collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre
nazioni.
Relativamente ai brevetti, i giudizi devono contenere anche riferimenti
al trasferimento, allo sviluppo tecnologico e alle ricadute
socio-economiche (anche potenziali). I giudizi descrittivi devono alla
fine essere compendiati in un giudizio sintetico, con attribuzione
della pubblicazione a uno dei sei livelli di merito. Infine l’ANVUR,
sulla base dei rapporti finali dei GEV e dei dati trasmessi dalle
strutture di cui fanno parte anche i rapporti di autovalutazione,
predispone la relazione finale del VQR 2004-2010 . Essa è articolata
nella valutazione di merito complessivo del SNR, articolata per aree;
nella valutazione di merito delle Strutture, basata sui rapporti finali
dei GEV e sui dati conoscitivi e sulle informazioni trasmessi dalle
Strutture stesse, dei Dipartimenti e nella valutazione delle attività
di terza missione (brevetti, spin-off etc.).